Art. 9.
(Assicurazione per la responsabilità
professionale).

      1. Il professionista, ove richiesto, rende noto al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza assicurativa stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale.
      2. Le condizioni generali delle polizze assicurative possono essere negoziate, per i propri iscritti, da Ordini, associazioni ed enti previdenziali privati che, in caso di mancato accordo con le compagnie assicurative, possono rivolgersi all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che in particolare accerta la correttezza del comportamento degli operatori.